Pec
Posta elettronica certificata Obbligo di legge... L'articolo 16 del Decreto Legge 185/2008 prevede l'obbligo per le costituende imprese in forma societaria di indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al registro delle imprese, mentre le imprese già costituite in forma societaria hanno tre anni di tempo a partire dal 1° gennaio 2009 per adempiere. |
La normativa sulla posta elettronica certificata attribuisce al DigitPA differenti compiti. In particolare indica tale soggetto come custode e gestore delle regole tecniche. È inoltre compito del DigitPA provvedere alla pubblicazione di aggiornamenti, in coerenza con gli standard specificati nella normativa di riferimento. Il DigitPA, all'interno del proprio sito istituzionale, rende disponibile una apposita sezione riguardante la posta elettronica certificata, contenente una versione scaricabile di tutta la documentazione valida ai fini di legge e riguardante la PEC.
A chi si rivolge? Si rivolge a tutti coloro che hanno l'esigenza di inviare e ricevere messaggi o allegati in modo sicuro, con attestazione di invio e consegna, comodamente dal proprio pc senza code o lunghe attese. Inoltre, paragonando la Posta Elettronica Certificata ai tradizionali strumenti di comunicazione quali fax o Raccomandate e' evidente il risparmio che si puo' ottenere dato che il costo della PEC e' fisso e non dipende dalla quantita' o dimensione dei messaggi spediti o ricevuti.
Funzionamento Al momento dell'invio di una mail PEC il gestore PEC del mittente si occuperà di inviare al mittente una ricevuta che costituirà valore legale dell'avvenuta (o mancata) trasmissione del messaggio con precisa indicazione temporale del momento in cui la mail PEC è stata inviata. In egual modo il gestore del destinatario, dopo aver depositato il messaggio PEC nella casella del destinatario, fornirà al mittente una ricevuta di avvenuta consegna, con l'indicazione del momento temporale nel quale tale consegna è avvenuta. In caso di smarrimento di una delle ricevute presenti nel sistema PEC è possibile disporre, presso i gestori del servizio, di una traccia informatica avente lo stesso valore legale in termini di invio e ricezione, per un periodo di trenta mesi, secondo quanto previsto dalle normative sotto citate. Dal punto di vista dell'utente, una casella di posta elettronica certificata non si differenzia da una casella di posta normale; cambia solo per quello che riguarda il meccanismo di comunicazione sul quale si basa la PEC e sulla presenza di alcune ricevute inviate dai gestori PEC mittente e destinatario.
La posta elettronica certificata, infatti, per essere tale, deve seguire le regole fissate dal DPR 68/2005 e dalle successive regole da esso previste. Queste norme, insieme ad altre (in particolare il Codice dell’Amministrazione Digitale), ne stabiliscono la validità legale, le regole e le modalità di utilizzo. In particolare:
Ogni gestore PEC nel rispetto della norma deve sottoporsi ad una serie di test d'interoperabilità, espressamente individuati e disponibili sul sito ufficiale del CNIPA. I test d'interoperabilità vengono eseguiti per valutare la correttezza tecnico/funzionale del servizio di PEC erogato dal gestore. Come indicato nella documentazione ufficiale sono presenti espliciti test per verificare l'invio e la ricezione con caselle di posta elettronica tradizionale. Si ricorda che le regole tecniche PEC, allegate al Decreto Ministeriale 2 novembre 2005, prevedono la gestione di messaggi di posta elettronica tradizionale, tanto che viene definita una apposita busta di trasporto atta a contenere e-mail provenienti da indirizzi di posta non PEC. Inoltre la ricevuta di accettazione, emanata all'atto dell'invio, evidenzia la tipologia di indirizzi di posta con apposite diciture (es. Posta Certificata - Posta non Certificata). Chiaramente, l'eventuale destinatario non PEC, pur ricevendo correttamente il messaggio, non sarà in grado di generare gli avvisi di avvenuta/mancata consegna. Utilizzate il Nostro pannello, che Vi consente la produzione di tutti i documenti necessari all'assegnazione dei servizi di Posta Elettronica Certificata
Per ottenere l'assegnazione e' necessario controllare e compilare ogni parte mancante, controfirmando i documenti ed allegando copia fronte retro di un un documento di identita' del richiedente. I documenti in allegato sono comprensivi di: modulo d'ordine, condizioni di fornitura, privacy e gli estremi comprovanti la soddisfazione dell'aspetto economico convenuto. Tutta la documentazione, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere restituita ai riferimenti fax 0342.1890151 o all'indirizzo di posta elettronica pec.erresse.it .La mancata ricezione non costituisce impegno d'acquisto o di assegnazione certa. Si otterra' l'assegnazione definitiva solo se confermata da un messaggio che Vi verra' inviato, dove saranno indicati i riferimenti per l'utilizzo e l'apposita configurazione (comprensivi di utente e password).Per completa conoscenza ed un miglior uso del servizio di Posta Elettronica Certificata vi invitiamo a visitare il sito http://www.guidapec.it creato e mantenuto da una gruppo di esperti in materia. |